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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 17-12-2009

Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010, n. 65, S.O.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della Strada»,

VISTO in particolare l’articolo 60 in materia, tra l’altro, di disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;

VISTO l’articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada», recante disposizioni applicative al citato articolo 60;

VISTO in particolare il comma 5 dell’articolo 215 da ultimo citato che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto F, lettera b) dell’appendice V al Titolo III del Reg. Es., prescrizioni che - a tutt’oggi - non sono state dettate;

CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo III del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme esecutive con riferimento all’art. 227 del Reg. Es. rubricato «Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi»;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 227 da ultimo citato le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento e di cui all’appendice V sono stabilite con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in particolare l’articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente l’equiparazione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, l’indicazione della casistica ai sensi della quale un veicolo è classificato fuori uso e la previsione della deroga per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico a condizione di un’adeguata conservazione;

RITENUTA l’opportunità di disciplinare i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione richiesto dal citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215, co. 5, Reg. Es.;

VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di «Controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi» ed in particolare l’art. 4, comma 3, che prevede che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico;

VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi», con il quale è stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare l’articolo 184, comma 2, lett. l); hanno sbagliato il comma quello giusto è il comma 3

VISTO infine l’articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le rispettive competenze;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante disposizioni in materia di «Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori»;

SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;

ESPLETATA la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della direttiva 96/96/CE;

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono definiti:

a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi dell’articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni;
b) registri: uno dei soggetti individuati dall’articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni;
c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui all’articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato dall’articolo 4 del presente decreto;
d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all’articolo 215, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneità del veicolo di interesse storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall’articolo 5 del presente decreto e del relativo allegato.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina modalità e procedure:
a) per l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico;
b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.

Articolo 3 Iscrizione ad un registro

1. L’iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l’iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all’articolo 4

Articolo 4 Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo

1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all’allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.

3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità di conservazione. Il registro ha facoltà di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.

Articolo 5 Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. Il veicolo per essere sottoposto all’accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.

3. L’accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall’allegato II, parte integrante del presente decreto.

Articolo 6 Rilascio dei documenti di circolazione

1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l’accertamento tecnico di cui all’articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità di cui all’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonché le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Articolo 7 Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.

2. Le disposizioni dell’articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.

3. Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E’ fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio

Articolo 8 Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico

1. Nei casi di cui all’articolo 6, ovvero di cui all’articolo 7, comma 4, il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9 Revisioni

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’art. 80 del Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell’anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell’allegato III, parte integrate del presente decreto.

3. Nell’allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.

Articolo 10 Norme finali

1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito.